Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

      1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari, a maggioranza dei suoi componenti.

 

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      3. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento una relazione finale sulle indagini svolte.